Riscaldamento in condominio: quando si accende, regole e spese

A Milano si parte il 15 ottobre, ma fino al 30 ottobre al massimo 8 ore al giorno. Date per zona, orari, temperature e come si dividono le spese in condominio.

Alessia Cacaveri 5 min di lettura

In breve

  • A Milano (zona E) il riscaldamento si accende dal 15 ottobre e può restare acceso fino al 15 aprile. Quest’anno però, fino al 30 ottobre, al massimo 8 ore al giorno; dal 31 ottobre 13.
  • Gli orari validi sono tra le 5 e le 23. In casa, a Milano, 19 °C (più 2 di tolleranza).
  • La spesa si divide a consumo se ci sono i contabilizzatori, a millesimi se non ci sono.

Quando si accende: dipende dalla zona

L’Italia è divisa in sei zone climatiche, dalla A (la più calda) alla F. Per ogni zona il d.P.R. 74/2013 fissa un periodo e un massimo di ore al giorno:

ZonaPeriodoOre al giorno
A1° dicembre – 15 marzo6
B1° dicembre – 31 marzo8
C15 novembre – 31 marzo10
D1° novembre – 15 aprile12
E (Milano)15 ottobre – 15 aprile14
Fnessun limitenessun limite

La zona del tuo comune è nell’allegato A del d.P.R. 412/1993. Fuori periodo l’impianto si può accendere solo se il clima lo giustifica, per non più della metà delle ore ordinarie.

Milano 2026/2027: cosa dice l’ordinanza

Il Comune ha deciso che la stagione parte il 15 ottobre, con regole più strette di quelle nazionali, come comunica sul suo sito:

  • dal 15 al 30 ottobre: massimo 8 ore al giorno, tra le 5 e le 23, perché le temperature sono sopra la media;
  • dal 31 ottobre a fine stagione: massimo 13 ore al giorno (la legge ne ammette 14);
  • 19 °C in casa, con 2 °C di tolleranza, un grado meno dei 20 di legge;
  • fine del periodo: 15 aprile 2027, salvo nuove disposizioni.

L’ordinanza si rinnova ogni anno: prima di contare sulle ore, controlla quella in vigore.

Orari e temperature: le regole d’uso

  • Fascia oraria: le ore consentite stanno tra le 5 e le 23, anche spezzate in più momenti.
  • Temperatura: conta la media delle stanze riscaldate di ogni appartamento, non ogni singolo ambiente. Il limite per legge è 20 °C più 2 di tolleranza (art. 3).
  • Eccezioni: ospedali, cliniche, case di riposo e asili nido sono fuori dai limiti. Il decreto esenta dal tetto orario anche gli impianti condominiali con contabilizzatore e termoregolazione in ogni appartamento: chiedi all’amministratore come si applica al tuo caso insieme all’ordinanza del Comune.
  • Il cartello: in ogni condominio con impianto centralizzato devono essere esposti periodo di esercizio, orario scelto, nome e recapito del responsabile dell’impianto.

Chi decide gli orari? Prima si guarda il regolamento; se tace, di solito decide l’assemblea, e in mancanza di una delibera l’amministratore. Nessuno può superare i limiti di legge.

Come si dividono le spese

La prima domanda è: si misura quanto calore usa ogni appartamento?

  • Sì, con i contabilizzatori: la spesa segue i consumi. L’articolo 9 del d.lgs. 102/2014 chiede che almeno il 50% sia legato ai prelievi volontari, cioè al calore che scegli di usare. Il resto si può dividere con altri criteri, come millesimi o metri quadri, perché una parte del costo c’è anche a termosifoni spenti.
  • No: si divide a millesimi di riscaldamento, cioè in proporzione al peso di ogni appartamento. Se non sai cosa sono, leggi come funzionano le tabelle millesimali.

I contabilizzatori sono obbligatori, salvo relazione di un tecnico abilitato che attesti che non sono possibili o non convengono. Senza, la sanzione va da 500 a 2.500 euro per unità (art. 16).

Sul resto «a millesimi» la Cassazione è severa. Con la sentenza n. 18045 del 1° luglio 2024 ha giudicato illegittima una delibera che divideva l’80% a consumo e il 20% a millesimi: una quota fissa così vale solo se l’approvano tutti i condòmini o è nel regolamento contrattuale.

Puoi anche staccarti dall’impianto, se non crei notevoli squilibri o aggravi di spesa agli altri. Paghi comunque manutenzione straordinaria, conservazione e messa a norma (art. 1118 c.c.).

Se qualcosa non torna

  1. Orari o temperature: chiedi all’amministratore cosa dice la delibera e dov’è il cartello con gli orari.
  2. Conto del riscaldamento: chiedi il criterio usato e le letture dei contabilizzatori, e controlla che almeno il 50% sia a consumo.
  3. Una delibera che non ti convince si impugna di norma entro 30 giorni (art. 1137 c.c.): se è il caso, rivolgiti subito a un professionista.

Questa è la regola generale: il tuo caso dipende dall’impianto e dai documenti del tuo condominio.

Domande frequenti

Quando si accende il riscaldamento a Milano?
Il 15 ottobre: Milano è in zona climatica E, dove il periodo ordinario va dal 15 ottobre al 15 aprile. Per la stagione 2026/2027 l'ordinanza del Comune limita le ore giornaliere: al massimo 8 dal 15 al 30 ottobre, al massimo 13 dal 31 ottobre.
Si può accendere il riscaldamento prima della data prevista?
Solo se il clima lo giustifica e per non più della metà delle ore giornaliere ordinarie. Il Comune, con un'ordinanza, può anche anticipare o posticipare il periodo.
Che temperatura posso avere in casa?
Per legge la media delle temperature della casa non deve superare 20 °C, con 2 °C di tolleranza. A Milano l'ordinanza abbassa il limite a 19 °C, sempre con 2 °C di tolleranza.
Chi decide gli orari del riscaldamento in condominio?
Se il regolamento non li fissa, di solito li decide l'assemblea; senza una delibera li stabilisce l'amministratore. In ogni caso restano dentro i limiti di legge e dell'ordinanza del Comune: non si possono allungare.
Come si dividono le spese del riscaldamento centralizzato?
Con i contabilizzatori del calore la spesa segue i consumi di ogni appartamento, con almeno il 50% legato ai prelievi volontari. Senza contabilizzatori si divide a millesimi di riscaldamento.
Il riscaldamento pesa meno quando i conti sono chiari

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Richiedi informazioni

Questo articolo ha scopo informativo e non sostituisce una consulenza legale. Riferimenti: d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, artt. 3 e 4; ordinanza del sindaco di Milano per la stagione termica 2026/2027 (comunicato del Comune del 9 ottobre 2026); artt. 1118, 1123 e 1137 c.c.; artt. 9 e 16 d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102; Cass. civ., sez. II, sentenza n. 18045 del 1° luglio 2024.